La disciplina del Superbonus 110% di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio), attribuisce ai tecnici incaricati dello svolgimento dei servizi di progettazione, di direzione lavori e di collaudatore statico la duplice funzione di:
a)-attestatore/asseveratore della sussistenza dei requisiti tecnici prodromici al godimento del suddetto beneficio;
b)-professionista prestatore d’opera intellettuale.
Analizzando le suddette disposizioni di legge non possono esservi dubbi
circa la qualificazione dei professionisti incaricati degli adempimenti
suddetti come esercenti un servizio di pubblica necessità: in tutti i casi si
tratta, infatti, di professioni qualificate, in quanto per il loro svolgimento
è necessaria l’iscrizione ad un albo professionale e/o la presenza di
specifici requisiti di formazione o istruzione. Al contempo, le stesse sono
attività private che svolgono anche una specifica funzione ritenuta
dall’ordinamento di “interesse pubblico” in quanto funzionale al perseguimento
di specifiche finalità indicate e regolate da strumenti legislativi e
regolamentari.
Ne deriva che il tecnico incaricato, in caso di non
corretto esercizio delle predette funzioni e di conseguente accertata
insussistenza dei requisiti per il riconoscimento del Superbonus 110%, potrebbe
incorrere in profili di responsabilità civile, amministrativa e penale.
In ordine alla
responsabilità civile nei confronti del committente, il mancato riconoscimento
del Superbonus 110% potrebbe esporre il tecnico incaricato a pretese
risarcitorie da parte del medesimo, fondate sull’inadempimento della
prestazione intellettuale oggetto dell’incarico.
Tuttavia, analizzando
la normativa di riferimento è possibile affermare che non sussistono meccanismi di automatismo nell’ambito
della responsabilità civile dei tecnici
incaricati nei confronti del committente in caso di mancato riconoscimento del
Superbonus 110%.
In tema di responsabilità contrattuale, infatti, vengono in rilievo gli artt. 1176, co. 2 c.c e 2236 c.c.
-l’art. 1176, comma 2,
c.c., recita: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di
un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata”;
-a mente dell’art. 2236
c.c.: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di
dolo o di colpa grave”; la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che per
speciale difficoltà “…non deve intendersi
solo l’esigenza di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, poiché
essa è riscontrabile in prestazioni coinvolgenti problemi tecnici nuovi, di
speciale complessità, per i quali è richiesto un impegno intellettuale
superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di
preparazione e dispendio di attività anch’esse superiori alla media, oppure non
ancora adeguatamente studiati dalla scienza…” (Corte di Cassazione, Sezione
III civile, 31 luglio 2015, n. 16275).
Quanto alla responsabilità civile del tecnico incaricato nei confronti
dello Stato è possibile svolgere le seguenti considerazioni.
Ai sensi dell’art. 119,
comma 14, secondo periodo: “I soggetti
che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione
della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a
500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato
il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.
È possibile, dunque,
qualificare alla stregua di responsabilità civile anche la responsabilità del
tecnico nei confronti dello Stato per i casi di riconoscimento del Superbonus
110% rispetto ad interventi in realtà privi, sotto il profilo tecnico, dei
necessari requisiti. La disposizione appena citata, infatti, prescrive ai
tecnici la stipulazione di una polizza di assicurazione della responsabilità
civile (anche) per garantire al Bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall’attività prestata.
Il Legislatore, tuttavia, non ha precisato se nell’ambito della responsabilità civile del tecnico nei confronti dello Stato ricorra una responsabilità contrattuale, con conseguente applicabilità del menzionato art. 1176, comma 2, c.c., ovvero una responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. art. 2043 e seguenti c.c.
Trattasi, invero, di una distinzione che assume notevole rilevanza ai fini di eventuali azioni di responsabilità, e ciò sia sotto il profilo della distribuzione dell’onere della prova, che dell’entità del danno risarcibile e del termine di prescrizione, per cui sarebbe senz’altro auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Legislatore onde vitare l’insorgere di possibili contrasti giurisprudenziali.